Circolari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla PA.
Circolare n° 74/2014 » 30.06.2014
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 90/2014 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/6/24/14G00103/sg, contenente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno scorso, persegue l’obiettivo di razionalizzare l’organizzazione della macchina amministrativa, semplificare i rapporti tra PA e imprese e accelerare l’informatizzazione dei processi.
Di seguito una ricognizione delle principali misure di interesse per Confindustria.
1. Organizzazione della PA e personale pubblico
L’art. 1 i) abroga le disposizioni che prevedono il “trattenimento in servizio” dei pubblici dipendenti oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; ii) dovrebbe consentire la possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti dei dipendenti pubblici, inclusi i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’art. 2 rafforza le prerogative del CSM nella nomina di magistrati con funzioni direttive limitando il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
L’art. 3 prevede i) per le amministrazioni dello Stato (esclusi Corpi di polizia, vigili del fuoco, comparto scuola) una disciplina più flessibile per la gestione del turn over, fissando le quote percentuali massime di assunzione in relazione alla spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente; ii) per gli enti di ricerca prevede una disciplina di favore stabilendo una quota percentuale massima del 50% per il 2014 e il 2015; iii) per le stesse amministrazioni introduce un divieto di bandire concorsi per gli anni 2014-2015 per nuovi dirigenti e sospende lo scorrimento delle graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2015.
L’art. 4 i) introduce una nuova disciplina della mobilità volontaria, lasciando comunque il previo assenso dell’amministrazione di appartenza sulle domande di trasferimento. In via sperimentale, e in attesa di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, i trasferimenti tra le sedi centrali dei differenti Ministeri, Agenzie ed enti pubblici non economici nazionali possono essere disposti anche in mancanza dell’accordo dell’amministrazione di appartenza se l’amministrazione di destinazione ha un maggior numero di posti vacanti; ii) considera come medesima unità produttiva le sedi di lavoro che si trovano nello stesso comune o nel raggio massimo di 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. Il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività all’interno di ciascuna delle amministrazioni ricomprese nell’unità produttiva previo accordo delle amministrazioni interessate. Tuttavia, con decreto del Ministro per la semplificazione e la PA potranno essere fissati criteri per processi di mobilità senza l’accordo tra le amministrazioni interessate al fine di garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
L’art. 5 prevede la possibilità per il personale in disponibilità - anche delle società partecipate - di essere ricollocato in qualifica inferiore o in posizione economica inferiore prima che scada il periodo di tempo che potrebbe portare al licenziamento.
L’art. 6 allarga a tutti i lavoratori in quiescenza (non solo quelli di ruolo) il divieto di incarichi di studio e di consulenza aventi ad oggetto le stesse funzioni e attività svolte nell’ultimo anno di servizio; introduce il divieto di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o cariche in organi delle PA. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito.
L’art. 7 riduce del 50%, per ciascuna associazione sindacale, alcune prerogative sindacali come i distacchi, le aspettative e i permessi.
L’art. 8 prevede l’obbligo di fuori ruolo per i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato che assumano incarichi di diretta collaborazione, con esclusione quindi dell’aspettativa. È prevista inoltre la pubblicazione delle statistiche di produttività per i magistrati.
L’art. 11 prevede che la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici possa avvenire con contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale la quota non può superare il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Sono inoltre specificati i vincoli per la selezione: pubblicità, esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
L’art. 16 elimina l’obbligo previgente di scegliere almeno due dei tre amministratori delle società partecipate (o tre nel caso di società con cinque amministratori) tra i dipendenti dell’amministrazione di riferimento o della società controllante.
L’art. 17:
• al fine di procedere al riordino e a eventuali accorpamenti degli enti pubblici e di quelli a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica attivi un sistema informatico per la raccolta di dati e di proposte di razionalizzazione di detti enti;
• al fine di razionalizzare i servizi strumentali alle attività delle amministrazioni pubbliche, dispone che il Dipartimento della funzione pubblica attivi un sistema informatico per la raccolta di dati relativi alle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento a quelli esternalizzati;
• impone la confluenza dei vari obblighi informativi nella sola banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;
• stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, dal 1° gennaio 2015, raccolga anche le informazioni - da stabilire con successivo decreto - sulle partecipazioni societarie delle PA.
La norma non opera una vera razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, bensì agisce soltanto sugli aspetti informativi, tentando di ovviare a un sistema che attualmente è articolato su almeno tre banche dati, in gran sovrapposte e che raccolgono dati incompleti e con obiettivi differenti: Funzione pubblica (Consoc: partecipazioni delle PA); Dipartimento Tesoro (attivi del Patrimonio delle PA); Corte dei Conti (Siquel: bilanci e partecipazioni PA locali).
L’art. 18:
• sopprime le sezioni staccate dei Tribunali amminisrativi regionali e altre magistrature speciali per le acque. La soppressione, che se attuata completerebbe il processo di revisione della geografia giudiziaria realizzato in ambito civile, sarebbe operativa a partire dal 1° ottobre 2014;
• con riferimento alla cabina di regia per l’Agenda Digitale, sopprime la presidenza del Tavolo permanente in capo al Commissario di governo per l’attuazione dell’agenda (che è capo della specifica unità di missione) e ne demanda la nomina al Ministro per la semplificazione e la PA;
L’art. 19 prevede:
• la soppressione dell’AVCP e l’attribuzione delle relative funzioni all’ANAC, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione;
• che il Presidente dell’ANAC predisponga un piano da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2014, disponendo, tra l’altro, l’attribuzione delle funzioni dell’AVCP all’ANAC;
• ulteriori poteri di indagine e sanzionatori in capo all’ANAC;
• che il Presidente dell’ANAC possa fare proposte al Commissario del Governo per Expo 2015 per la gestione dei relativi appalti e per la realizzazione dell’evento;
• al fine di concetrare l’attività dell’ANAC esclusivamente sull’anticorruzione, che le funzioni in tema di misurazione e valutazione delle performance passino al Dipartimento della Funzione Pubblica. In parallelo, le attività relative alla prevenzione della corruzione, che oggi fanno capo al Dipartimento della Funzione pubblica, passano all’ANAC;
• la razionalizzazione del sistema di misurazione e valutazione delle perfomance;
L’art. 22 interviene sulle Autorità indipendenti, prevedendo:
• il divieto di nomina di un componente uscente di un’Autorità indipendente a componente di un’altra Autorità, per un periodo pari a 2 anni;
• il divieto per gli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato di Consob di intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza, impiego con soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, per i 4 anni successivi alla cessazione dell’incarico;
• il divieto di intrattenere rapporti con le imprese regolate previste in capo ai componenti delle autorità indipendenti preposte ai servizi di pubblica utilità è esteso anche ai dirigenti.
• la gestione unitaria dei concorsi e di alcuni servizi strumentali (back-office) e l’utilizzo delle convenzioni Consip per l’acquisto di beni e servizi;
• la riduzione del trattamento accessorio dei dipendenti e delle spese di consulenza, studio e ricerca;
• l’individuazione - demandata all’Agenzia del Demanio - di una sede comune presso cui trasferire alcune Autorità;
• l’eliminazione della competenza funzionale del TAR Lombardia per le controversie sugli atti dell’AEEG.
2. Semplificazioni per l’accesso ai servizi della PA
L’art. 24 prevede che:
• entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri approvi l’Agenda per la semplificazione contenente le linee di indirizzo condivise tra i diversi livelli di governo e il cronoprogramma per la loro attuazione. Al fine di proseguire l’attuazione condivisa del Decreto “Semplifica Italia” l’Agenda prevede la sottoscrizione di accordi tra le amministrazioni interessate e la creazione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza Unificata;
• entro il 22 dicembre 2014, l’adozione da parte delle amministrazioni statali di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati;
• la conclusione da parte del governo, delle regioni e degli enti locali di accordi o intese per l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive.
L'art. 27 liberalizza il mercato delle attività sanitarie e sociosanitarie, svincolando la possibilità di operare in sanità dalla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno predefinito in sede regionale. La misura è fortemente positiva perché elimina uno dei principali ostacoli al libero e pieno sviluppo dei servizi sanitari privati.
L’art. 28 riduce del 50%, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. La misura recepisce una proposta di Confindustria.
3. Snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico
Il DL contiene diverse misure in materia di giustizia, con l’obiettivo di accelerare il processo amministrativo (soprattutto quello in materia di appalti), disincentivare azioni pretestuose, nonché facilitare l’attuazione del processo civile telematico (PCT), estendendone il funzionamento anche a quelli amministrativi, contabili e tributari.
L’art. 38 prevede l’immediata adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a stabilire le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
L’art. 39 prevede che in caso di di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alle gare pubbliche non sia disposta l’esclusione del concorrente, ma una sanzione pecuniaria non inferiore all’uno per mille e non superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Inoltre è previsto che ogni variazione che intervenga nel corso della gara rispetto all’ammissione di un concorrente, non rilevi ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
L’art. 40 prevede:
• la definizione del giudizio di merito con sentenza semplificata in tempi brevissimi (entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio delle parti diverse dal ricorrente, cioè 60 giorni dalla notifica del ricorso);
• la prestazione di una cauzione quando è disposta la misura cautelare, salvo casi eccezionali;
• che la sentenza sia pubblicata nel termine di 20 giorni (in luogo dei 45 giorni previsti oggi). Il problema è che tali termini sono comunque ordinatori e vengono spesso elusi.
L’art. 41 (misure per il contrasto all’abuso del processo) contiene disposizioni volte a disincentivare l’utilizzo strumentale del processo amministrativo. In particolare:
• la condanna della parte soccombente a una somma equitativamente determinata quando la decisione si fondi su ragioni manifeste;
• in materia di appalti, l’attuale sanzione per lite temeraria (non inferiore al doppio del contributo unificato e non superiore al quintuplo dello stesso) può essere maggiorata fino all’1% del valore del contratto, se superiore.
Gli artt. 42 e 43 estendono l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni da svolgersi nel processo amministrativo e contabile.
L’art. 44 prevede che l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari riguarda esclusivamente i procedimenti iniziati dinanzi al tribunale civile ordinario a decorrere dal 30 giugno 2014. Per i giudizi anteriori a tale data, il PCT si applica invece a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali possono ugualmente essere depositati per via telematica e in tal caso l’adempimento si considera perfezionato con tale modalità.
La disposizione prevede, inoltre che, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. La norma riprende le linee programmatiche enunciate dal Ministro Orlando nei giorni scorsi. In particolare, si tiene fermo il termine del 30 giugno per l’entrata in vigore del PCT, ma si gradua la piena efficacia della riforma limitandola inizialmente agli atti dei giudizi incardinati a partire da tale data. La ratio è di consentire una migliore attuazione del PCT, rispetto al quale sussistono ancora problemi tecnici da risolvere.
L’art. 47 introduce il termine del 30 novembre 2014 per la comunicazione da parte di tutte le PA dei propri indirizzi PEC.
L’art. 48 prevede che il giudice dell’esecuzione possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e il pagamento del prezzo, avvengono in modalità telematica, salvo che rechino pregiudizio ai creditori o rallentino la procedura. La disposizione è positiva perché mira ad estendere gradualmente il campo di applicazione del PCT anche al processo esecutivo.
L’art. 50 istituisce, presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, l’Ufficio del processo, formato da personale di cancelleria, tirocinanti, giudici ausiliari con l’obiettivo di garantire una ragionevole durata del processo attraverso un migliore impiego delle risorse e delle tecnologie. Si tratta di una misura condivisibile, che recepisce una storica proposta di Confindustria.
4. Ulteriori semplificazioni
Tra le misure di semplificazione approvate dal Governo, si segnalano le disposizioni contenute nel DL n. 91/2014, cd. Decreto competitività, riguardanti l’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi privati di bonifica dei siti inquinati.
Distinti saluti.
» Carta intestata
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